Descrizione

Cambiare residenza

Il cambio di residenza è il trasferimento della dimora abituale di un individuo, di una intera famiglia o di una parte di essa nel Comune di Cervia con provenienza da un altro Comune italiano, dall'estero oppure da precedente irreperibilità.

Per trasferire la propria residenza è necessario presentare apposita dichiarazione anagrafica, completa di tutti gli eventuali allegati necessari a seconda dei casi.

Il richiedente l’iscrizione anagrafica deve obbligatoriamente indicare il titolo di occupazione dell’alloggio (vedi Approfondimento).

Se la richiesta di iscrizione anagrafica è relativa ad un alloggio in cui risultano già residenti altre persone, dovrà indicare nell’apposito spazio del modulo di residenza la sussistenza o meno di vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela o legami affettivi. 

In assenza dei vincoli sopra indicati verranno costituiti distinti stati di famiglia. E’ comunque possibile richiedere l’iscrizione in unico stato di famiglia in caso di assenso reso da uno dei componenti di tale famiglia il quale deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione di assenso. Tale Dichiarazione di assenso per l’ingresso in famiglia esistente deve essere inviata unitamente al modulo di residenza e a copia del documento di riconoscimento di colui che ha sottoscritto l’assenso.

Per informazioni sui metodi di trasmisssione, l'iter, la documentazione necessaria a seconda delle diverse casistiche e la modulistica consultare gli Approfondimenti.

L’Ufficio Anagrafe al momento della registrazione trasmetterà al cittadino la comunicazione di avvio del procedimento e provvederà quindi ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (vedi Approfondimento).

La decorrenza del cambio di residenza è quella della data di presentazione della dichiarazione se corretta e completa.

In caso di esito positivo il cittadino, se italiano, sarà iscritto d'ufficio nelle liste elettorali, in occasione della prima revisione elettorale utile.

La registrazione dell’iscrizione anagrafica nella banca dati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati dei seguenti gli enti :

  • Motorizzazione civile
  • INPS
  • Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: In caso di incompleta compilazione, mancata sottoscrizione o mancanza delle copie dei documenti di riconoscimento la dichiarazione di residenza verrà considerata irricevibile.

 

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

Qualora gli accertamenti, tenuto conto anche delle eventuali controdeduzioni dell’interessato, continuino ad avere esito negativo, l’ufficiale d’anagrafe adotterà un provvedimento di ripristino della posizione anagrafica precedente (annullamento dell’iscrizione) con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato ed all’autorità di pubblica sicurezza.

Approfondimenti

La dichiarazione può essere presentata :

  • on line, accedendo al portale ANPR – Servizi ai cittadini, se in possesso di credenziali SPID o CIE. 
  • tramite mail o posta elettronica certificata, inviando il modulo predisposto dal Ministero dell’Interno (Modulo dichiarazione di residenza, disponibile negli allegati a questa pagina). Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni che si trasferiscono e deve essere inviato unitamente a copia di un documento di riconoscimento di tutti i componenti maggiorenni ai seguenti indirizzi:  demografici@comunecervia.it  oppure   pec: comune.cervia@legalmail.it .
  • agli sportelli anagrafici, Via Adeodato Ressi n. 6, previo appuntamento che può essere prenotato autonomamente on line accedendo all'Agenda Appuntamenti oppure telefonando all’Ufficio Anagrafe tel. 0544 979210 - 262 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13,30

Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

In caso di trasferimento di residenza di un minore insieme ad uno solo dei genitori, l’altro genitore dovrà essere informato del trasferimento. A tal fine si richiede di allegare al modulo di residenza anche la dichiarazione di assenso del genitore che non si trasferisce insieme al minore oltre alla copia del documento di riconoscimento di colui che ha sottoscritto l’assenso. 

Scarica il modulo di Dichiarazione del genitore che non si trasferisce.

In aggiunta a quanto sopra indicato il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare alla dichiarazione di residenza la documentazione indicata nell'allegato A) di questa pagina. La mancanza di tale documentazione rende la dichiarazione di residenza irricevibile. 

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B) di questa pagina. 

E’ obbligatorio indicare il titolo di occupazione dell’alloggio. 

Al fine di facilitare gli accertamenti e l’esito positivo del procedimento si consiglia di allegare al modulo copia di tale titolo.

In mancanza di titolo formale, è sufficiente compilare il modulo di dichiarazione di assenso del proprietario ed inviarlo unitamente a copia del documento di riconoscimento dello stesso proprietario. 

Scarica il facsimile della dichiarazione di assenso del proprietario.

Il dichiarante può indicare nel modulo di residenza un orario preferibile di reperibilità. Tali indicazioni potranno essere prese in considerazione per agevolare il lavoro dei vigili accertatori ma non possono essere considerati vincolanti ai fini dello svolgimento dell’istruttoria della pratica. Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi).

La disponibilità deve essere fornita in orario variabile tra le ore 7 e le ore 19 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 7 alle 13.

Dalla data della dichiarazione il cittadino potrà usufruire dell’autocertificazione e, a decorrere dalla registrazione della pratica, potrà ottenere il certificato di residenza e di stato di famiglia.

Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, non vengano comunicati all’interessato eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, l'iscrizione si intenderà confermata. Non verrà inviata nessuna comunicazione di conferma.

Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo, l’Ufficiale d’Anagrafe invierà all’interessato apposita motivata comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990. Entro dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione l’interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione.

La comunicazione di preavviso di rigetto sospende i termini del procedimento che continuano a decorrere decorsi dieci giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi dieci giorni dal ricevimento del preavviso.

Qualora gli accertamenti, tenuto conto anche delle eventuali controdeduzioni dell’interessato, continuino ad avere esito negativo, l’ufficiale d’anagrafe adotterà un provvedimento di ripristino della posizione anagrafica precedente (annullamento dell’iscrizione) con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione

Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato ed all’autorità di pubblica sicurezza.

In caso di ingresso in una convivenza anagrafica (casa di riposo, caserme, comunità, ecc.) la dichiarazione di residenza deve essere presentata dal responsabile della convivenza.