Subappaltare o subaffidare l’esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto di un contratto di appalto

Subappaltare o subaffidare l’esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto di un contratto di appalto

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto (Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, art. 105, com. 2) qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l’impiego di manodopera in cui:

  • l’importo da affidare è superiore al 2% dell’importo dell’appalto o pari/superiore a euro 100.000,00
  • l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

L'impresa appaltatrice deve aver indicato i lavori o parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di esse che intende subappaltare in sede di offerta.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente appaltante. 

Se manca uno solo di questi requisiti  non si è in presenza di subappalto ma di subaffidamento. In caso di subaffidamento l'appaltatore non deve chiedere un autorizzazione, ma deve solo comunicare il subaffidamento all'ente appaltante.

Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:12.59