Il diritto di accesso agli atti garantisce la piena accessibilità agli atti detenuti da un'amministrazione pubblica.
Occorre distinguere tre diverse tipologie di accesso, previste dal legislatore italiano:
1) Accesso documentale (Artt. 22 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii): diritto degli interessati di prendere visione dei documenti amministrativi e di estrarne copia. I soggetti interessati sono tutti i soggetti privati, compresi quelli di portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
2) Accesso civico semplice (Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii): diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati nei casi in cui le amministrazioni abbiano omesso la pubblicazione degli stessi, nonostante l’obbligo previsto dalle normative vigenti.
3) Accesso civico generalizzato (Art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii: diritto di chiunque ad accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ma che siano ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, chiaramente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente tutelati