Che cos’è il diritto di accesso?

Il diritto di accesso agli atti garantisce la piena accessibilità agli atti detenuti da un'amministrazione pubblica.

Occorre distinguere tre diverse tipologie di accesso, previste dal legislatore italiano:

1) Accesso documentale (Artt. 22 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii): diritto degli interessati di prendere visione dei documenti amministrativi e di estrarne copia. I soggetti interessati sono tutti i soggetti privati, compresi quelli di portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. 

2) Accesso civico semplice (Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii): diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati nei casi in cui le amministrazioni abbiano omesso la pubblicazione degli stessi, nonostante l’obbligo previsto dalle normative vigenti.

3) Accesso civico generalizzato (Art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii:  diritto di chiunque ad accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ma che siano ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, chiaramente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente tutelati

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Ultimo aggiornamento: 21/03/2024 09:32.53