Descrizione
Perché abbiano validità anche in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle ambasciate o dai consolati italiani all'estero e devono essere tradotti in italiano.
Per legalizzare i documenti occorre presentarsi al consolato con l'atto originale.
Se i documenti sono stati rilasciati da uno dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, per ottenere la legalizzazione occorre farsi apporre la cosiddetta postilla o apostille, cioè una certificazione che convalida sul piano internazionale l'autenticità di qualunque atto pubblico e notarile.
Chi proviene da un Paese che ha aderito a questa Convenzione deve quindi recarsi alla competente autorità interna per farsi apporre l’apostille sul documento.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Farnesina.
In Comune di Cervia …
Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazioni Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 33, c. 5 (ad es. Convenzione di Londra del 07/06/1968, Convenzione di Atene del 15/09/1977, Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, Convenzione di Vienna del 8 Settembre 1976, ecc. ).
Approfondimenti
Se l'atto è stato rilasciato all'estero, ove prevista, la legalizzazione viene effettuata dal consolato italiano all'estero. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 33, com. 2.
Se l'atto è stato rilasciato da un consolato straniero in Italia, ove prevista, la legalizzazione è apposta dalla prefettura. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 33, com. 4.