L'art. 34 del Codice della Navigazione contempla l'istituto della consegna tra Amministrazioni di zone demaniali marittime da destinare temporaneamente ad altri usi pubblici rispetto ai pubblici usi del mare.
Il Codice della Navigazione stabilisce che, alla scadenza della concessione o in caso di revoca-decadenza, le opere di difficile rimozione costruite sul demanio marittimo vengan