Descrizione

Le manifestazioni temporanee sono manifestazioni musicali, sportive o danzanti, come concerti, sagre, feste, eventi di varia natura. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.
Non rientrano in questa definizione i piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi di somministrazione, l'installazione di giostre o attrazioni di spettacolo viaggiante e l'attività circense.
Approfondimenti
Se si somministrano alimenti e bevande è necessario presentare apposita documentazione nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Per esercitare l'attività è comunque necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
L’occupazione delle aree stradali e dei marciapiedi deve avvenire nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Codice della strada" quindi, per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'ordinanza di disciplina della circolazione.
Necessario presentare specifica documentazione tecnica.
Se sono previste fino a 200 persone è necessario presentare relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.
Se si presenta domanda di autorizzazione per svolgere la manifestazione e sono previste fino a 200 persone è necessario richiedere congiuntamente anche licenza di agibilità (Regio Decreto 18/06/1931, n. 777, art. 80 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").
Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica se in data non anteriore a due anni è già stata rilasciata la licenza di agibilità (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141). Fa eccezione il caso in cui la natura dei luoghi degli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.
La relazione tecnica deve essere allegata anche in caso di manifestazioni senza stazionamento ma con presenza di strutture.
Se sono presenti animali è necessario allegare alla documentazione apposita scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali, da inoltrare all'autorità sanitaria competente..
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
Nel caso in cui non possano essere rispettati tali limiti è possibili chiedere deroga.
Occorre rispettare i requisiti, in termini di "safety", che il Ministero dell'Interno ha stabilito per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (Circolare ministeriale 28/07/2017, n. 11001/110(10) come aggiornata dalla Circolare ministeriale 18/07/2018, n. 11001/110/(10), Direttiva ministeriale 19/06/2017, n. 11464 e Circolare ministeriale 07/06/2017, n. 555/OP/0001991/2017/1).
Chi intende organizzare una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre a chiedere tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l'evento, deve darne preavviso al questore almeno tre giorni prima della data di inizio (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 18).
Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso Se si intende effettuare qualche cambiamento è necessario presentare una nuova comunicazione al Questore nel rispetto dei tempi di legge.
Il modulo per il preavviso di pubblica manifestazione è disponibile sul sito internet della Polizia di Stato.